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Art. 138

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s’impossessa di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell’intento di adoperarli per proprio uso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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