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Art. 131

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2. e 3. …1
  3. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:
    1. fa mestiere del furto;
    2. ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
    3. per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o ha cagionato un’esplosione; o
    4. per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.2
  4. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Footnotes

  1. Abrogati dalla cifraIn.2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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