è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole può essere punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria1,
se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell’economia domestica,
se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.
3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 7 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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