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Art. 128a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria1.
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 6 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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