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Art. 128

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
  3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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