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Art. 122

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o alla salute d’una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 2. e 3. …1

Footnotes

  1. Abrogati dalla cifra II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449;FF 1985 II 901).

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