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Art. 121

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente:

  1. ferisce una persona mettendone in pericolo la vita;
  2. mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso;
  3. cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona.

chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,

è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni1.

Footnotes

  1. Nuova comminatoria giusta la cifra II n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

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