È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente:
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni1.
Nuova comminatoria giusta la cifra II n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181). ↩
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