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Art. 9

312.51OAVIFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

(art. 32 LAV)

  1. In caso di eventi straordinari, l’UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.
  2. L’Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAV.

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