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OAVI · Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati
Art. 9
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312.51
OAVI
Federal Council Ordinance
1 gen 2009
Fonte originale
(art. 32 LAV)
In caso di eventi straordinari, l’UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.
L’Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAV.
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