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OAVI · Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati
Art. 10
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312.51
OAVI
Federal Council Ordinance
1 gen 2009
Fonte originale
(art. 33 LAV)
L’UFG determina la data, l’oggetto della valutazione e il modo di procedere.
I Cantoni forniscono all’UFG le informazioni necessarie alla valutazione.
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