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Art. 357

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI1per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali.
  2. In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti:
    1. esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d’informazione degli altri Stati contraenti;
    2. verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d’informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente;
    3. conformemente all’articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili;
    4. trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI;
    5. stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici.
  3. Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso 2:
    1. fedpol;
    2. il Ministero pubblico della Confederazione;
    3. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.
  4. L’Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l’accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L’accesso ai dati ha luogo conformemente all’articolo 15 nonché al capo 3 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI2.
  5. Per reati di terrorismo di cui all’articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s’intendono i crimini e i delitti menzionati all’articolo 111j capoverso 6 lettera a della legge federale del 16 dicembre 20053sugli stranieri e la loro integrazione

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 356 cpv. 2.

  2. Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

  3. RS 142.20

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