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Art. 356

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Tramite il confronto di sistemi d’informazione contenenti dati dattiloscopici e dati relativi a veicoli e ai loro detentori nonché tramite lo scambio di informazioni, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.
  2. Conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI19, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, caso per caso, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d’informazione della Svizzera ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.
  3. Il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 357 capoverso 1 può eseguire, su richiesta, un confronto con i dati dattiloscopici registrati nei sistemi d’informazione degli Stati contraenti ai fini del perseguimento di reati.

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