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Art. 349g

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. L’interessato può chiedere all’IFPDT di verificare se gli eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito qualora:
    1. il suo diritto di essere informato su uno scambio di dati che lo concernono sia limitato o differito (art. 18a e 18b della legge federale del 19 giugno 19921sulla protezione dei dati);
    2. il suo diritto d’accesso sia negato, limitato o differito (art. 17 e 18 LPDS2); o
    3. il suo diritto di esigere la rettifica, la distruzione o la cancellazione dei dati che lo concernono sia parzialmente o totalmente negato (art. 41 cpv. 2 lett. a LPD).3
  2. Una verifica può essere effettuata unicamente nei confronti di un’autorità federale soggetta alla sorveglianza dell’IFPDT.
  3. L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD.4
  4. Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’IFPDT ordina all’autorità federale competente di porvi rimedio.
  5. Le comunicazioni di cui al capoverso 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. RS 235.3

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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