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Art. 349f

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. L’autorità competente rettifica senza indugio i dati personali inesatti.
  2. Informa senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati.
  3. Indica al destinatario l’attualità e l’affidabilità dei dati personali che comunica.
  4. Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:
    1. le diverse categorie di interessati;
    2. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
  5. L’obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 3 o 4 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.

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