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Art. 349d

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:
    1. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
    2. lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
    3. le condizioni di cui all’articolo 349c sono adempiute.
  2. In deroga al capoverso 1 lettera b, i dati personali possono essere comunicati se nel caso specifico:
    1. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
    2. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
  3. Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

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