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Art. 349c

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Non possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell’interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una protezione adeguata.
  2. Una protezione adeguata è garantita:
    1. dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l’Unione europea l’abbia constatato tramite decisione;
    2. da un trattato internazionale;
    3. da garanzie specifiche.
  3. Se è un’autorità federale, l’autorità che comunica i dati informa l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sulle categorie delle comunicazioni di dati personali effettuate sulla base di garanzie specifiche secondo il capoverso 2 lettera c. Ogni comunicazione è documentata.1
  4. In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per:
    1. proteggere la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di un terzo;
    2. prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
    3. prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione;
    4. esercitare o far valere un diritto davanti a un’autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione.
  5. Se è un’autorità federale, l’autorità che comunica i dati informa l’IFPDT2sulla comunicazione di dati personali effettuata in virtù del capoverso 4.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. Nuova espr. giusta l’all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

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