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Art. 267

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione,1

chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero,

chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2 3. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1,852;FF 1996 IV 449).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1,852;FF 1996 IV 449).

  3. Originario n. 2.

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