Torna alla legge

Art. 266bis

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque, nell’intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all’estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.