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Art. 264

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:

  1. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;
  2. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
  3. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
  4. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

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