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Art. 246

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale

Chiunque, al fine di usarle come genuine od inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall’autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

chiunque usa come genuini o inalterati segni di detto genere contraffatti o alterati,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

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