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Art. 245

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque, al fine di usarli come genuini od inalterati, contraffà o altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa,

chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l’apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto. 2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

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