Torna alla legge

Art. 236

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
  2. La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.1
  3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.