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Art. 235

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. La sentenza di condanna è resa pubblica.1 2. La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.2 3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Footnotes

  1. Nuovo testo del secondo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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