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Art. 4

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale

L’iscrizione od annotazione deve essere richiesta dall’ufficio che ha proceduto all’operazione che dà luogo all’iscrizione od annotazione quand’anche non abbia agito che per rogatoria di altro ufficio. In questo caso esso trasmetterà all’ufficio richiedente, cogli altri documenti, l’atto di ricevuta della richiesta (art. 5).

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