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Art. 3

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale

Le richieste di iscrizioni ed annotazioni nel registro fondiario incombenti agli uffici di esecuzione e fallimenti devono essere fatte senza indugio dopo l’inoltro dell’istanza o della domanda di vendita o dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro. In caso di ricorso, la richiesta d’iscrizione non potrà essere differita se non in forza di un decreto provvisionale cui l’autorità di vigilanza abbia attribuito effetto sospensivo e per la durata della sospensione.

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