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Art. 123

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. La pubblicazione del fallimento (art. 232 LEF) sarà accompagnata dall’ingiunzione che i titolari di servitù, sorte sotto l’imperio dell’antico diritto e non ancora iscritte nel Registro fondiario, sono tenuti ad insinuare le loro pretese, corredate di eventuali mezzi di prova, presso l’ufficio dei fallimenti entro un mese.1
  2. L’ingiunzione deve indicare esattamente il debitore, il fondo da realizzarsi e contenere la comminatoria prevista dall’articolo 29 capoverso 3.
  3. 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

  2. Abrogato dal n. I del R del TF del 5 giu. 1996 (RU 1996 2900).

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