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Art. 122

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale

La realizzazione dei fondi nella procedura di fallimento è regolata dalle disposizioni del regolamento del 13 luglio 19111concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF), colle modificazioni ed integrazioni seguenti.

Footnotes

  1. RS 281.32

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