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Art. 7

281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale

Il creditore non può dare la diffida prevista dall’articolo 575 capoverso 2 CO1, per lo scioglimento di una società in nome collettivo o in accomandita prima che abbia inoltrato la domanda di realizzazione e che le trattative di conciliazione previste dagli articoli 9 e 10 in appresso siano state esperite inutilmente.

Footnotes

  1. RS 220

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