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Art. 6

281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale
  1. Il pignoramento di una parte in una comunione o dei redditi che ne provengono sarà portato a conoscenza degli altri comunisti. Essi saranno avvertiti che, per l’avvenire, i redditi spettanti al debitore dovranno essere versati in mano dell’ufficio d’esecuzione. Saranno inoltre avvisati che ogni comunicazione relativa alla comunione dovrà farsi, in avvenire, non al debitore, ma all’ufficio e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento che altrimenti esigerebbe l’intervento del debitore.
  2. Trattandosi di una successione indivisa potrà essere nominato un rappresentante della comunione ereditaria a stregua dell’articolo 602 capoverso 3 del CC1, se non è già stato designato. Il pignoramento sarà notificato al rappresentante, onde curi gli interessi dei creditori pignoranti.

Footnotes

  1. RS 210

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