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Art. 15a

281.35OTLEFFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Se la domanda d’esecuzione o la domanda di estratto del registro delle esecuzioni è presentata in un gruppo di utenti chiuso secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20101sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (gruppo e‑LEF), l’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote dall’ufficio di esecuzione interessato una tassa di 60 centesimi per domanda.2
  2. Se un Cantone utilizza un’applicazione centrale per tutti gli uffici di esecuzione e le tasse secondo il capoverso 1 possono essere addebitate mediante un’unica fattura, queste sono calcolate tenendo conto della somma di tutte le domande presentate a tutti gli uffici di esecuzione.
  3. Se la fatturazione richiede un onere straordinario, la tassa ammonta a 40 franchi. Se il tempo impiegato supera la mezz’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare.3
  4. La riscossione di tali tasse compete all’UFG o a un servizio da esso incaricato.4
  5. . 5

Footnotes

  1. RS 272.1

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 630).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).

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