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Art. 65

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall’amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore.
  2. La modificazione deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3)

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