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Art. 64

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. Ove sia stata nominata una delegazione di creditori, le decisioni della stessa devono venir iscritte nella graduatoria.
  2. Nella graduatoria si farà parimenti cenno dei processi, a cui essa ha dato luogo, come pure del modo con cui vennero liquidati.

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