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Art. 54

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. Qualora vengano fatti valere dei diritti di pegno contrattuali sopra oggetti non pignorabili, e questi diritti siano riconosciuti nella procedura di contestazione della graduatoria, detti oggetti dovranno essere avocati alla massa e realizzati a favore dei creditori pignoratizi. Restando un’eccedenza, questa verrà attribuita al fallito.
  2. Ove un bene rivendicato da un terzo venga dalla massa riconosciuto come oggetto non pignorabile, non si potrà far capo alla procedura degli articoli 242 e 242a LEF, ma si avvertirà il notificante ch’egli deve far valere la sua pretesa contro il fallito all’infuori della procedura di fallimento.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

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