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Art. 53

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale

Qualora sopra il bene rivendicato da un terzo secondo gli articoli 242 e 242a LEF qualche creditore del fallimento faccia valere un diritto di pegno o di ritenzione, si dovrà procedere a seconda dei casi in uno dei modi seguenti:

  1. se l’amministrazione del fallimento riconosce come fondata la rivendicazione, essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra il notificante secondo l’articolo 242 o 242a LEF e il notificante di un diritto di pegno;
  2. se invece una rivendicazione notificata secondo l’articolo 242 o 242a LEF conduce a un processo, l’amministrazione non potrà pronunciarsi sul diritto di pegno, se non dopo che sarà stata respinta l’azione di rivendicazione del notificante mediante sentenza passata in giudicato; la decisione si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria.

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