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Art. 5

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. L’ufficio dovrà unire agli atti una copia di tutte le comunicazioni da esso fatte.1
  2. Per ogni invio di danaro o di valori, come pure per ogni lettera raccomandata deve essere richiesta una ricevuta da unirsi agli atti, oppure iscritta in un libretto postale.
  3. Se la comunicazione viene fatta mediante iscrizione in un pubblico foglio, un esemplare di esso, oppure un ritaglio portante la data della pubblicazione dovrà essere unito agli atti del fallimento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

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