Torna alla legge

Art. 4

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale

Le iscrizioni nell’elenco dei fallimenti si fanno in ordine cronologico, secondo la data della notifica all’ufficio, e vengono numerate progressivamente. La numerazione progressiva dovrà essere cominciata ogni anno. Alla fine d’ogni anno l’elenco è chiuso. I fallimenti non liquidati dell’anno precedente saranno indicati succintamente nell’elenco dell’anno successivo. In fine all’elenco dovrà aggiungersi un registro dei nomi dei falliti in ordine alfabetico.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.