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Art. 57b

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC1) si estende a tutta la durata della sospensione.2
  2. In materia di esecuzione in via di realizzazione del pegno, il precetto esecutivo deve essere notificato anche durante la sospensione se questa dura da almeno tre mesi.

Footnotes

  1. RS 210

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1).

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