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Art. 57a

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Quando non si può procedere ad un atto d’esecuzione perché il debitore presta servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, le persone maggiorenni che fanno parte della sua economia domestica, o se si tratta di atti notificati in uno stabilimento industriale o commerciale, i lavoratori o, secondo il caso, il datore di lavoro sono tenuti sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP1) a indicare all’ufficiale l’indirizzo di servizio e l’anno di nascita del debitore.2 1bis. L’ufficiale ricorda alle persone tenute all’obbligo d’informare i loro doveri come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.3
  2. Il comando militare competente comunica all’ufficio d’esecuzione, se richiesto, la data del licenziamento o del congedo del debitore.
  3. .4

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1).

  4. Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1).

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