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Art. 9a

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o rivenduta in Svizzera a titolo professionale.
  2. Se un dispositivo che consente l’applicazione di un procedimento protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.
  3. Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l’utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un’ulteriore riproduzione. È fatto salvo l’articolo 35a .
  4. Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un’importanza secondaria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la protezione brevettuale rivesta un’importanza secondaria.
  5. Nonostante i capoversi 1–4, una merce protetta da brevetto può essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in commercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.

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