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Art. 9

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Gli effetti del brevetto non si estendono:
    1. agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali;
    2. agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che servono all’acquisizione di conoscenze sull’oggetto dell’invenzione, comprese le sue utilizzazioni; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull’oggetto dell’invenzione;
    3. agli atti necessari per l’omologazione di un medicamento in Svizzera o in Paesi che hanno istituito un controllo dei medicamenti equivalente;
    4. all’utilizzazione dell’invenzione per scopi didattici nell’insegnamento;
    5. all’utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale;
    6. al materiale biologico che nel settore dell’agricoltura è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile;
    7. 1 agli atti eseguiti nell’ambito di un’attività medica riferita a una persona determinata o a un animale determinato e connessa con un medicinale, in particolare la prescrizione, la dispensazione o l’impiego di un medicinale da parte di persone legalmente autorizzate a farlo;
    8. 2 alla fabbricazione singola e immediata di medicinali in una farmacia in esecuzione di una prescrizione medica, inclusi gli atti eseguiti in relazione a siffatti medicinali.
  2. Gli accordi che limitano o escludono le eccezioni di cui al capoverso 1 sono nulli.

Footnotes

  1. Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

  2. Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

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