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Art. 86g

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.
  2. Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all’articolo 86c capoversi 2 e 31.

Footnotes

  1. Ora: art. 86c cpv. 3 e 4.

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