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Art. 86f

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale

F. Comunicazione concernente la domanda di distruzione della merce

  1. .1
  2. Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l’UDSC2avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all’articolo 86c capoverso 1.
  3. .3

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 6 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313;FF 2023 1184).

  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. Abrogato dalla cifra I n. 6 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313;FF 2023 1184).

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