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Art. 86e

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 86c capoverso 1, l’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 86d capoverso 1.1
  2. Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari.
  3. L’UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313;FF 2023 1184).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313;FF 2023 1184).

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