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Art. 86d

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Durante la ritenzione della merce, l’UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.
  2. Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.
  3. Dopo l’esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

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