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Art. 70

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Il giudice può autorizzare la parte vincente a pubblicare la sentenza a spese della parte soccombente; egli fissa le modalità e il momento della pubblicazione.
  2. In materia penale (art. 81–82), per la pubblicazione della sentenza è determinante l’articolo 68 del Codice penale1.2

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1).

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