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Art. 69

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito alla loro fabbricazione.1
  2. Il prodotto netto della vendita è destinato in primo luogo al pagamento della multa, poi a quello delle spese d’inchiesta e giudiziarie, e infine al pagamento, una volta che sia stato definitivamente fissato, del credito della controparte per il risarcimento del danno e per le spese processuali; l’eventuale eccedenza è devoluta al precedente proprietario degli oggetti venduti.
  3. Anche in caso di rigetto dell’azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi destinati in primo luogo alla violazione del brevetto.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606;FF 1994 IV 923).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606;FF 1994 IV 923).

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