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Art. 61

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. L’IPI pubblica:
    1. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell’articolo 58a capoverso 2;
    2. l’iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indicazioni specificate nell’articolo 60 capoverso 1bis;
    3. la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti;
    4. le modificazioni iscritte nel registro circa l’esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.1
  2. 2
  3. L’IPI designa l’organo di pubblicazione.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997;FF 1976 II 1). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1998 (RU 1999 1363). Nuovo testo giusta l’all. cifra II 4 della L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456;FF 2000 2432).

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