Torna alla legge

Art. 60

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. L’IPI rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.1 1bis. Il registro dei brevetti contiene in particolare le indicazioni seguenti: il numero del brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell’invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare del brevetto e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d’affari del mandatario, il nome dell’inventore.2
  2. Esso vi iscrive inoltre tutte le modificazioni concernenti l’esistenza del brevetto o il diritto al brevetto.
  3. 3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997;FF 1976 II 1).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997;FF 1976 II 1).

  3. Abrogato dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.