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Art. 57

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:
    1. se, all’atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa;
    2. se, all’atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e
    3. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dall’art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677;FF 2006 1).

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