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Art. 56

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l’ultimo dei seguenti elementi:
    1. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto;
    2. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l’identità del richiedente;
    3. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.1
  2. Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell’IPI.2
  3. Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677;FF 2006 1).

  2. Nuovo testo giusta dall’all. n. 6 della LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465;FF 1996 III 1201).

  3. Introdotto dall’art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677;FF 2006 1).

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