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Art. 2

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell’essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all’ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per:
    1. i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti;
    2. i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti;
    3. i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti;
    4. i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano e le cellule germinali così ottenute;
    5. le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate;
    6. l’utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici;
    7. i procedimenti di modificazione dell’identità genetica di animali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti, nonché gli animali ottenuti con l’aiuto di tali procedimenti.
  2. Sono inoltre esclusi dal brevetto:
    1. i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale;
    2. le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; fatto salvo il capoverso 1, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale.

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